Medici e covid-19. Quali tutele?
Durante l’emergenza Covid-19 abbiamo assistito al sacrificio di tanti operatori sanitari che non hanno esitato a restare in prima linea pur di vincere il coronavirus e curare i loro pazienti.
Quali le tutele dei camici bianchi esposti a Covid-19?
Con la nota 17 marzo 2020, l’INAIL ha stabilito che gli esiti da esposizione a covid-19 rientrano nella più ampia fattispecie della malattia professionale.
Ciò consente una tutela più rapida ed efficace del diritto leso, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c.
L’INAIL chi tutela?
I lavoratori dipendenti del SSN e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto (medici, infermieri e altri operatori sanitari in genere), laddove sia accertata l’origine professionale del contagio, avvenuto nell’ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
I giovani medici con un contratto libero professionale e che, di fatto, svolgono attività di dipendenti?
Sono innumerevoli i casi di giovani medici con contratti a partita iva, che in realtà svolgono le funzioni di veri e propri dipendenti, sopperendo alle carenze di organico delle strutture.
Formalmente, in questi casi, non c’è nessuna copertura INAIL.
Tuttavia, previo consulto con il proprio legale, può essere opportuno -sussistendone i presupposti – inviare una denuncia all’INAIL, specificando che il contratto libero professionale simula, in realtà, un contratto di tipo subordinato. Pertanto, il professionista richiede la piena tutela dell’Ente per la malattia professionale occorsa.
In una fase coeva o successiva, può essere valutata l’opportunità di un’azione contro il “datore” per il ristoro del danno patito e per l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato.
Si tratta, ovviamente, di circostanze da valutare caso per caso, assistiti e consigliati dal proprio Professionista di fiducia.
Cosa devono fare l’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/sanitaria privata di appartenenza del soggetto esposto e ammalatosi?
Il datore di lavoro, pubblico o privato, deve effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del DPR 30.06.1965 n. 1124 e smi.
E se il datore non fa la denuncia/ comunicazione?
L’art. 53 stabilisce una sanzione amministrativa in capo al datore inadempiente.
Il lavoratore potrà, in ogni caso, esperire azione per responsabilità contrattuale nei confronti del datore, con richiesta di tutti i danni patiti a causa del ritardo.
Da quando ha inizio la tutela Inail?
L’INAIL ritiene che essa abbia inizio dalla data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio.
Non siamo d’accordo, in quanto il tampone viene normalmente effettuato soltanto in un momento successivo, a fronte di disturbi -anche gravi- già manifestatisi. Riteniamo che la soluzione corretta sia quella di fissare l’inizio della tutela INAIL con il manifestarsi dei primi sintomi, indipendentemente dalla data del tampone che poi ne confermerà la patogenesi.
E se contraggo il virus nel tragitto casa-lavoro o viceversa?
L’evento infettante è configurabile anche come infortunio in itinere.
Qui il link della nota INAIL 17.03.2020
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-nota-sanitari-coronavirus_6443144811196.pdf
Avv. Nicola Pierotti