La Corte di Cassazione, con sent. 5 maggio 2020 n. 13628, torna a pronunciarsi sul rapporto tra domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e configurabilità del reato di omesso versamento di ritenute.
La III Sezione, in particolare, ha confermato l’orientamento maggioritario secondo cui la domanda di concordato – anche con riserva – non inibisce il pagamento dei debiti tributari, il cui termine di scadenza sia successivo al deposito del ricorso.
Con un’eccezione: la presenza di un provvedimento del tribunale, che vieti o non autorizzi il pagamento di crediti anteriori, scrimina la condotta omissiva.
Concordato preventivo e omesso versamento di ritenute. Il caso di specie.
Il legale rappresentante di una società, dopo aver presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva (art. 161, comma VI Legge fall), ometteva il pagamento dei debiti tributari.
La Procura, per tali fatti, aveva richiesto l’applicazione di una misura cautelare nei confronti del sostituto di imposta, indagato per omesso versamento di ritenute.
Art. 10 bis D.lgs. 10 marzo 2020, n. 74: “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”.
Il Gip rigettava la domanda, evidenziando come la società, prima di omettere il versamento, avesse presentato domanda di concordato in bianco.
Il Pubblico ministero proponeva dunque appello cautelare, anch’esso non accolto dal Tribunale del riesame, per le medesime ragioni.
La Procura si è quindi rivolta alla Corte di Legittimità, articolando un unico motivo: secondo la tesi degli inquirenti, la mera presentazione della domanda di concordato, in assenza di un piano concordatario, non priva il sostituto d’imposta dei poteri di adempiere all’obbligazione tributaria e, pertanto, non è idonea a scriminare la condotta.
La III Sezione, investita della questione, ha accolto la doglianza della Procura, negando l’efficacia scriminante della sola presentazione della domanda di concordato per l’omesso pagamento delle obbligazioni con scadenza in un periodo successivo alla domanda, ma antecedente all’ammissione.
Il Collegio, ponendosi in linea con l’orientamento maggioritario di legittimità, ha sottolineato come la procedura di concordato preventivo, sia essa introdotta con piano concordatario o con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari, con termine di scadenza successivo al deposito della domanda.
Difatti, il cd stato di spossessamento attenuato, che si realizza a seguito del deposito della domanda di ammissione, non inibisce il compimento di atti straordinari e urgenti – previa autorizzazione del tribunale – tra i quali rientra, senza alcun dubbio, il pagamento del debito tributario; quale atto potrebbe essere infatti più straordinario e urgente di quello che, se omesso, fa sorgere una responsabilità penale?
Dunque, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato, non soltanto non rileva sul piano della colpevolezza, ma non scrimina neppure la condotta ex art. 51 c.p. (adempimento di un dovere).
Con un’eccezione: la presenza di un provvedimento del tribunale che vieta il pagamento dei crediti anteriori, adottato in data antecedente alla scadenza del debito, ha efficacia scriminante. In tal caso, difatti, il sostituto d’imposta, omettendo il pagamento, altro non farebbe che adempiere a un dovere imposto da un ordine legittimo dell’autorità, derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario.
L’omissione risulta parimenti scriminata qualora, a seguito di domanda di autorizzazione al compimento dell’atto straordinario, il tribunale non autorizzasse il pagamento del debito.
In conclusione, secondo la III Sezione penale, la causa di giustificazione può essere invocata soltanto in presenza di un ordine del tribunale civile, con cui si vieta il pagamento di crediti anteriori, o in mancanza dell’autorizzazione al pagamento delle somme. Viceversa, non può accordarsi valore di scriminante – sul versante penale – all’ammissione al concordato, per i debiti scaduti nelle more tra la presentazione del ricorso con riserva e la sua ammissione.
L’orientamento minoritario.
Il Collegio ha dimostrato di non condividere la precedente sentenza, della medesima Sezione, che aveva invece affermato l’efficacia scriminante della domanda di concordato (Cass. pen., sez. III, sent. 02/04/2019, n. 36320). Secondo l’orientamento minoritario, una volta intervenuto il provvedimento di ammissione del debitore al concordato, anche gli omessi pagamenti delle obbligazioni, giunte a maturazione nell’intervallo fra la presentazione del ricorso e il suo accoglimento, cessano di avere rilevanza penale; le omissioni, difatti, non sarebbero ritenute contra jus, stante l’efficacia retroattiva dell’ammissione al concordato.
La sentenza è consultabile qui http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20200505/snpen@s30@a2020@n13628@tS.clean.pdf
Dott.ssa Claudia Gnesi