NewsStrade vicinali: chi è responsabile in caso di danni a cose o persone?

06/02/2023
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Chi paga per il danno?

Uno dei casi più frequenti nella prassi è quello di danni a veicoli o a persone che percorrono una strada vicinale.

Chi patisce il danno si chiede:  chi mi risarcisce? Mando una lettera ai proprietari delle case frontiste alla strada, oppure, chiedo al Comune?

A loro volta i proprietari si domandano: siamo tenuti noi a riparare il danno? In che misura? Sarà responsabile (anche) il Comune?

Cerchiamo di dare una prima semplice risposta a questi dubbi.

Occorre premettere che i profili di responsabilità costituiscono uno dei punti più delicati e controversi, in tema di strade vicinali.

Il principio da tenere in considerazione è quello della responsabilità di colui che ha la custodia del bene, disciplinato dall’art. 2051 c.c.

Esso prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.

In sostanza i comproprietari frontisti sono responsabili solidalmente per i danni patiti da terzi.

Ma con un diverso grado nei rapporti interni fra di loro.

Anche il Comune, oltre ai proprietari, può essere responsabile verso i terzi che percorrono una strada vicinale pubblica.

Questo perché il Comune è tenuto a concorrere alle spese di manutenzione, pur non essendo proprietario del bene. Tuttavia, la responsabilità dell’ente è limitata.

In un risalente precedente in tema di strade vicinali, la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile il Comune nell’ipotesi in cui esso fosse venuto a conoscenza di una situazione di pericolo occulto su dette strade e non avesse provveduto all’esecuzione delle opere occorrenti.

In sostanza, pare proprio che in ragione della natura della strada, l’obbligo di vigilanza alla P.A. sia  più attenuato rispetto a quello proprio del “custode” inteso come Ente proprietario della strada stessa e presupponga un pari obbligo di vigilanza dei privati che tale strada usano (e possiedono, dal punto di vista del sedime stradale), i quali sono tenuti a segnalare con tempestività eventuali situazioni di pericolo e di insidia presenti nella strada stessa, in modo che il Comune possa intervenire.

In un diverso precedente, il Giudice di Pace di Milano ha affermato che il Comune non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti a veicoli, a seguito di sinistro stradale avvenuto su una strada vicinale, anche se aperta al pubblico transito, in quanto la relativa manutenzione spetta ai proprietari della strada. Il Giudice di pace ha respinto il ricorso di un automobilista che chiedeva al Comune il risarcimento dei danni derivati al veicolo a seguito di una buca posta su una strada vicinale.

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati riportati, appare evidente la complessità della questione e la necessità di approfondirla di volta in volta, risolvendo il caso concreto.

Avv. Nicola Pierotti

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