NewsCovid-19 e sospensione mutui prima casa: le risposte alle domande più frequenti.

11/04/2020
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In quest’occasione (https://www.studiolegalepierotti.it/covid-19-sospensione-del-mutuo-prima-casa/) abbiamo affrontato una delle novità introdotte dai Decreti Legge nn. 9/2020 e 18/2020 per fronteggiare l’emergenza da Covid-19: la sospensione dei mutui prima casa.

Sebbene la normativa adottata non sia – in astratto – particolarmente oscura, le banche che stanno ricevendo le richieste di sospensione si sono trovate di fronte a non poche perplessità al momento dell’applicazione dei nuovi decreti; allo stesso tempo, le persone che hanno contratto il mutuo non sanno con certezza se possono accedere al beneficio, quali siano le tempistiche della sospensione, quali le modalità di richiesta, ecc..

E’ intervenuta a sciogliere alcuni dei dubbi Consap (https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/), la concessionaria che gestisce il Fondo solidarietà per i mutui prima casa (cd. Fondo Gasparrini) per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Covid-19 e sospensione mutui prima casa. Risposte alle domande più frequenti.

 

Chi è escluso dalla sospensione

Non possono beneficiare della sospensione del mutuo prima casa coloro che hanno:

– contratto il mutuo per l’acquisto di un immobile che non sia adibito ad abitazione principale;

– stipulato il contratto per la compravendita di beni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

– sottoscritto il contratto per un importo superiore a 250.000 euro;

– già goduto di agevolazioni pubbliche (ad esempio, fondo di garanzia mutui per la prima casa).

Mutui per ristrutturazione e liquidità.

Al contrario, possono essere sospesi i mutui contratti con duplice finalità: sia per acquistare la prima casa, sia per ristrutturare o assicurarsi una certa liquidità.

Si noti che il pagamento della rata non può essere sospeso se il mutuo è stato contratto esclusivamente per ristrutturazioni e/o liquidità. Parimenti, il mutuo non viene sospeso se è stato erogato per la costruzione dell’immobile.

 

Presentazione delle domande di sospensione dei mutui.

A chi presentare la richiesta?

Il contraente deve inoltrare la domanda di sospensione alla propria banca.

Attenzione, però: non tutte le banche sono riuscite a dotarsi tempestivamente delle credenziali per accedere alla piattaforma informatica utilizzata per gestire il Fondo. Si consiglia, pertanto, di contattare la propria filiale e chiedere informazioni in merito.

 

Come presentarla?

Il richiedente deve compilare il modulo predisposto dal Mef (reperibile qui http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf);

Alla domanda deve poi allegare i seguenti documenti:

a) carta d’identità (per i cittadini italiani e di Paesi membri Ue) o passaporto e permesso di soggiorno (per i cittadini extra Ue).

b) Altri documenti:

  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti devono inoltrare la sola domanda, correlata del documento di identità;
  • i lavoratori che hanno subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni consecutivi dovranno allegare, alternativamente:
  1. copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  2. copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
  3. copia della dichiarazione del datore di lavoro, di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.
  • I lavoratori che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, corrispondente a una diminuzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, devono produrre alternativamente:
  1. copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  2. copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
  3. copia della dichiarazione del datore di lavoro, di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

c) Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Al fine di limitare gli spostamenti in questo periodo di emergenza da Covid-19, il modulo può essere compilato online e inviato telematicamente alla propria banca.

 

Le tempistiche della sospensione.

  • Il contraente invia la domanda alla propria banca.
  • Se l’istanza è stata correttamente compilata ed è correlata di tutti i documenti, l’istituto di credito provvede a inoltrarla a Consap, entro 10 giorni.
  • Consap risponde alla domanda entro 15 giorni solari consecutivi dall’inoltro.
  • In caso di risposta positiva del Consorzio, la banca comunica al richiedente l’ammissione al beneficio, entro 5 giorni.
  • Infine, entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione al contraente, la banca provvede alla sospensione del pagamento delle rate. Il termine di 30 giorni è esteso a 45 nel caso di mutui cartolarizzati od oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999.

Una volta ottenuto l’accesso al Fondo Gasparrini, sono sospese anche le rate di ammortamento non pagate fino a 90 giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda.

Sono altresì sospese le rate in scadenza alla data dalla presentazione della domanda e fino all’attivazione della sospensione.

 

Covid-19 e sospensione mutui prima casa: le novità introdotte dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.

Vi sono due ultima novità da segnalare in merito alla sospensione dei mutui prima casa.

Innanzitutto, il Decreto approvato lunedì dal Consiglio dei ministri ha esteso l’accesso al fondo anche ai neo proprietari che abbiano il mutuo prima casa in ammortamento da meno di un anno.

Non tutti i neo proprietari, tuttavia, potranno beneficiare della sospensione: coloro che hanno già utilizzato il Fondo di garanzia mutui per la prima casa (art. 1, comma 48, lett. c. della L. n. 147/2013), infatti, sono esclusi dalla platea dei beneficiari.

Infine, il Decreto ha esteso il concetto di lavoratore autonomo, fino a ricomprendervi anche ditte individuali e artigiani.

 

Dott.ssa Claudia Gnesi

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