Fra i temi affrontati dal tanto atteso Decreto Legge del 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia, consultabile qui https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg), adottato per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, figurano anche le patenti di guida.
In particolare, il Decreto ha disposto la proroga della validità delle patenti di guida, scadute dal 31 gennaio 2020 e in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, fino al 31 agosto 2020.
Sul punto era sorto un profondo contrasto interpretativo, finalmente risolto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 9209 del 19/03/2020.
Decreto Cura Italia: il contrasto interpretativo e la soluzione.
A sancire la proroga è l’art. 104 del Decreto Cura Italia: “la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.
Non deve trarre in inganno il riferimento ai soli documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche. Difatti, ai sensi dell’art. 35, comma II D.P.R. n. 445/2000, le patenti di guida sono espressamente equiparate ai documenti di identità e, pertanto, la proroga riguarda certamente anche queste ultime.
Neppure quanto stabilito dall’art. 103, comma II del Decreto, ostacola tale conclusione: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Tale articolo, infatti, non è dedicato alle patenti di guida, bensì a ulteriori e diversi “documenti”, tra cui figurano, tra gli altri, i certificati di abilitazione professionale e i permessi provvisori di guida, rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche (ex art. 59 L. 120/2010).
Le perplessità circa il nuovo termine di validità delle patenti di guida sono fugate, infine, dallo stesso testo dell’articolo 104, che dispone la proroga a ogni effetto della validità dei documenti. Non trovano quindi pregio quelle interpretazioni che leggono nel Decreto la proroga delle patenti, in quanto titolo abilitativo, fino al 15 giugno e, in quanto documento di identità, fino al 31 agosto.
Nuova validità delle patenti. Riepilogo:
- la validità delle patenti di guida, in scadenza dal 31 gennaio 2020, è prorogata fino al 31 agosto 2020;
- le carte di qualificazioni del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza dal 29 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati fino al 30 giugno 2020;
- la validità dei certificati di abilitazione professionale, in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, è estesa fino al 15 giugno 2020;
- la validità dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica presso le commissioni mediche locali per il rinnovo, è prorogata fino al 15 giugno 2020.
Guida con patente scaduta: le sanzioni.
La proroga della validità delle patenti di guida ha portato un diffuso sollievo negli utenti della strada. Le sanzioni in caso di guida con patente non più valida, difatti, non sono tra le più tenui. A mente dell’art. 126, comma XI del Codice della Strada, colui che si ponga alla guida con patente scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro, nonché alla sanzione accessoria del ritiro della patente.
Inoltre, qualora sfortunatamente l’automobilista sia coinvolto in un sinistro, la compagnia assicurativa non lo terrà indenne dei danni cagionati a terzi.
Dott.ssa Claudia Gnesi