Con la L. 17 luglio 2020 n. 77 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg), il legislatore torna a confrontarsi con l’emergenza da Covid-19.
La legge di luglio converte con modifiche il D.L. n. 34/2020 e affronta nuovamente un tema che già era stato disciplinato dal Decreto Cura Italia: l’annullamento dei viaggi e il rilascio dei voucher.
Il Decreto Cura Italia all’art. 88 bis aveva attribuito all’operatore del settore turismo la facoltà di scegliere tra l’emissione del voucher o il rimborso del prezzo, in caso di annullamento del viaggio dovuto alle misure di contenimento del Covid-19, privando così il viaggiatore del potere decisionale. La norma, come osservato in quest’occasione https://www.studiolegalepierotti.it/i-viaggi-al-tempo-del-covid-19-quali-tutele-per-i-viaggiatori/, si poneva in totale contrasto con la disciplina Europea che, al contrario, affida proprio al viaggiatore la scelta circa la modalità di rimborso del prezzo.
Legge 17 luglio 2020 n. 77: le novità introdotte.
In particolare, la norma riscrive l’art. 88 bis del Decreto Cura Italia (convertito con L. n. 27/2020), apportando le seguenti modifiche:
- il periodo di validità del voucher è esteso da 12 a 18 mesi;
- viene confermata la libertà di scelta circa la modalità di rimborso in capo all’operatore turistico, sottraendo così ogni potere decisionale al viaggiatore.
Più precisamente, per tutti i contratti che spieghino i loro effetti dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, per i quali le parti abbiano esercitato il diritto di recesso entro il 31 luglio 2020 a causa di un’impossibilità derivante dallo stato di emergenza, il prezzo già pagato può essere restituito mediante voucher; questo deve essere di pari importo e deve essere emesso entro 14 giorni dalla data del recesso. Il nuovo comma 12, torna a specificare che l’emissione del voucher “non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.
- il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario;
- in caso di mancato utilizzo del voucher nel periodo di 18 mesi, l’operatore turistico deve restituire il prezzo pagato, entro 14 giorni dalla scadenza;
- fanno eccezione i voucher emessi in relazione a contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo. In tal caso, il rimborso in denaro può essere richiesto decorsi 12 mesi dall’emissione e deve essere corrisposto entro 14 giorni dalla richiesta.
Inoltre, l’obbligo di restituzione della somma versata – senza possibilità di emettere il voucher – viene esteso ai “soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021″;
Infine, viene istituito un apposito fondo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, per l’indennizzo dei viaggiatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.
I viaggi al tempo del Covid-19 e la disciplina Europea.
Il legislatore pare aver accolto, almeno parzialmente, i suggerimenti che la Commissione Europea aveva dato agli Stati membri con raccomandazione del 13 maggio 2020 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_vouchers_en.pdf).
Eppure, continua a ignorare – scientemente – il Regolamento Ue sui diritti dei passeggeri: la scelta circa le modalità del rimborso non spettano all’operatore turistico, ma al viaggiatore.
Difatti, sebbene i buoni abbiano oggi caratteristiche tali da renderli un’alternativa “attraente e affidabile” al rimborso in denaro, il viaggiatore non può e non deve essere sottoposto alla decisione presa dall’operatore turistico circa l’emissione del voucher o la restituzione del prezzo pagato.
La violazione della normativa Ue in materia di diritti dei passeggeri non è sfuggita alla Commissione Europea; il 2 luglio 2020, l’Autorità ha avviato un procedimento di infrazione proprio nei confronti dell’Italia.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda a https://www.studiolegalepierotti.it/i-viaggi-al-tempo-del-covid-19-quali-tutele-per-i-viaggiatori/.
Dott.ssa Claudia Gnesi