NewsI viaggi al tempo del Covid-19. Come tutelarsi dall’annullamento del viaggio a causa dell’emergenza.

27/05/2020
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Sono molti, moltissimi, i viaggiatori che sarebbero dovuti partire durante l’emergenza da Covid-19: viaggi organizzati, biglietti aerei già acquistati, strutture alberghiere prenotate. Come possono tutelarsi, quindi, i viaggiatori costretti a rinunciare alla propria vacanza?

Una cosa è certa. In caso di annullamento del viaggio dovuto alle misure di contenimento del Covid-19, i viaggiatori hanno diritto alla restituzione del corrispettivo pagato per il titolo di viaggio, la prenotazione alberghiera, il pacchetto turistico o la gita scolastica.

Il contratto di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico è infatti risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c., con conseguente diritto alla restituzione della somma già corrisposta.

Tuttavia, vi è un dubbio che assilla tanto i consumatori quanto gli operatori del settore turismo: è necessario effettuare il rimborso della somma pagata o può essere emesso un voucher?

 

Covid-19 e viaggi annullati. Rimborso o voucher?

L’incertezza è comprensibile ed è stata causata dal contrasto tra la disciplina dettata dal cd. Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020) e quella di matrice europea.

Decreto Cura Italia

Il primo, all’art. 88 bis, attribuisce all’operatore del settore turismo la facoltà di scegliere tra l’emissione del voucher o il rimborso del prezzo. Anzi, afferma espressamente che l’emissione del voucher assolve l’obbligo di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Disciplina Europea

Viceversa, il regolamento Ue sui diritti dei passeggeri (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0004.02/DOC_1&format=PDF) sancisce che, in caso di cancellazione da parte del vettore, deve essere offerta ai passeggeri la possibilità di scegliere tra il rimborso del prezzo e un trasporto alternativo. È evidente che, nell’attuale situazione emergenziale, sia difficilmente prospettabile un trasporto alternativo; pertanto, al viaggiatore rimarrà in concreto la scelta circa le modalità del rimborso.

Il vettore ha quindi la facoltà di proporre al consumatore l’emissione di un voucher ma, come chiaramente ribadito dalla Commissione Europea, ricadrà solo ed esclusivamente sul viaggiatore la decisione finale.

Identica disciplina è prevista per i pacchetti turistici: a mente di quanto stabilito dalla direttiva Ue n. 2015/2302 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=IT), il vettore può emettere il buono soltanto laddove il consumatore lo accetti.

Ebbene, poiché la normativa dell’Unione è destinata a prevalere sul diritto interno non conforme, il voucher può essere emesso dal vettore, albergatore o dal tour operator soltanto laddove il viaggiatore lo accetti; in caso contrario, il professionista è tenuto alla restituzione in denaro.

 

La realtà dell’emergenza e la necessità di ricorrere a voucherattraenti e affidabili”.

Nella prassi, tuttavia, sorgono concreti rischi per i viaggiatori che scelgono la restituzione del prezzo. Le imprese del settore turistico, infatti, stanno oggi affrontando una profonda e durissima crisi economica; vi è pertanto il serio pericolo che gli operatori non siano in grado di restituire le somme ai clienti.

E proprio l’Unione Europea non è rimasta indifferente alla grave crisi economica che sta colpendo, tra gli altri, anche il settore del turismo.

La Commissione Europea – con la raccomandazione del 13 maggio 2020 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_vouchers_en.pdf) – dopo aver riaffermato la libertà di scelta del viaggiatore circa l’accettazione del voucher, ha individuato i requisiti che i buoni dovrebbero avere per risultare appetibili al consumatore.

In particolare, i buoni dovrebbero possedere le seguenti caratteristiche:

  1. periodo minimo di validità di 12 mesi;
  2. rimborso del buono in caso di mancato riscatto del medesimo da parte del viaggiatore;
  3. flessibilità nell’utilizzo del buono (es. i voucher dovrebbero poter essere utilizzati per il pagamento di qualunque nuova prenotazione, anche se con partenza successiva alla scadenza degli stessi);
  4. trasferibilità del buono ad altri viaggiatori, senza costi aggiuntivi;
  5. tutela del viaggiatore in caso di insolvenza dell’operatore turistico.

L’obiettivo è quello apertamente dichiarato di rendere i voucher un’alternativa “attraente e affidabile” al rimborso in denaro.

 

Covid-19 e viaggi. Alcuni casi peculiari

Gite scolastiche

Dal 23 febbraio 2020, sono sospesi i viaggi di istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, in ragione dell’emergenza da Covid-19.

Rispetto alle gite scolastiche, la Legge 27/2020 ha imposto al professionista l’obbligo di restituzione della somma versata, escludendo così la possibilità di emissione del voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

 

Pagamento parziale del prezzo

Non sono rari i casi in cui i viaggiatori, che non hanno potuto o non potranno usufruire della propria prenotazione a causa dell’emergenza da Covid-19, abbiano già versato un acconto.

In tal caso, a mente dell’art. 1463 c.c., il cliente non è tenuto al saldo e avrà diritto alla restituzione – in denaro o tramite l’emissione del voucher – della somma già corrisposta.

Diverso è il caso di un viaggio con partenza successiva al periodo di vigenza delle misure di contenimento del virus. In tale ipotesi, infatti, il contratto non può essere risolto per impossibilità sopravvenuta e il viaggiatore è tenuto ad adempiere alla propria prestazione.

Tuttavia, data l’incertezza della situazione attuale e il suo costante evolversi, si consiglia al cliente di contattare il professionista e di verificare la possibilità di posticipare il pagamento di quanto dovuto.

 

Covid-19 e viaggi futuri.

A oggi, la possibilità di recesso con l’integrale restituzione del prezzo opera per i soli contratti di viaggio con partenza (o arrivo nel caso di viaggi in Stati esteri) nel periodo di vigenza delle misure di contenimento del Covid-19.

I contratti con partenza successiva a tale periodo ricadono invece nella disciplina codicistica e possono quindi:

  1. essere risolti con il consenso dalle parti;
  2. vedere l’esercizio del diritto di recesso a opera di una delle parti, alle condizioni previste dal contratto stesso; ciò potrebbe comportare il necessario pagamento di una penale o l’impossibilità di vedersi restituita la caparra già versata.

In assenza di specificazione nel negozio giuridico delle spese standard di recesso, trova applicazione l’art. 41 del Codice del Turismo.

Se i divieti di spostamento attualmente in vigore sul territorio nazionale ed eventualmente in essere negli Stati esteri di destinazione verranno prorogati fino a ricomprendere le rispettive date di partenza o di arrivo, rivivrà il meccanismo dettato dall’art. 1463 c.c., con diritto per il viaggiatore alla restituzione del prezzo pagato.

 

 

Dott.ssa Claudia Gnesi

 

 

 

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