NewsLe strade vicinali: tra privato e pubblico.

07/09/2020
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Le strade vicinali sono strade di proprietà privata, poste al di fuori dei centri abitati, costituite mediante apporti di terreno da parte dei proprietari dei fondi che si affacciano sulla strada o che sono da questa serviti. I frontisti, dunque, sono comproprietari della sede stradale; tuttavia, potrebbero non essere gli unici utilizzatori del bene di loro proprietà: le vicinali, infatti, si distinguono in private o pubbliche, a seconda che sulle medesime gravi o meno una servitù di pubblico passaggio, costituita a favore della collettività.

 

Le strade vicinali: definizione e regime giuridico.

Sfortunatamente, né il Codice Civile né il Codice della Strada né altra normativa offre una puntuale definizione delle vicinali. Difatti, l’unica – non esaustiva – descrizione delle medesime si rinviene all’art. 3, comma 52 del D.lgs. n. 285/1992 (cd. Codice della Strada), che le individua nelle “strade private fuori dai centri abitati a uso pubblico”. Altra utile indicazione circa la natura delle vicinali è offerta dallo stesso Codice della Strada che, all’art. 2, comma VI, lett. d, le assimila alle strade comunali.

Al di fuori di tali riferimenti, non è data rivenire altra definizione delle vicinali. Occorre dunque rivolgersi alla giurisprudenza di legittimità e di merito per comprendere che cosa sia una strada vicinale.

Ebbene, queste sono strade poste al di fuori dei centri abitati che, attraversando plurimi e distinti fondi, consentono il transito e l’accesso ai medesimi. Quanto al regime giuridico, si tratta di strade di proprietà privata, costituite mediante il conferimento di aree da parte dei proprietari dei fondi laterali e contigui (ex collatione privatorum agrorum), che ne diventano pertanto comproprietari (sent. Cass. civ. n. 3130/2013).

Generalmente, si tratta di strade di campagna, attraversate dai proprietari dei fondi circostanti con auto o mezzi agricoli, per raggiungere la propria abitazione o il proprio podere.

Ma il novero delle strade vicinali non si esaurisce con queste. Difatti, occorre distinguere le vicinali private (o vie interpoderali / agrarie) e le vicinali pubbliche.

 

Strade vicinali private.

Le vicinali private sono strade che cadono in comproprietà tra i proprietari dei fondi contigui e sono destinate, di regola, all’utilizzo dei soli frontisti. Può accadere che i comproprietari decidano di estendere la facoltà di percorrere la strada a ulteriori e determinati soggetti (si pensi al caso in cui i frontisti scelgano di consentire il transito al proprietario di un fondo che non affaccia sulla strada, ma che può trarre giovamento dall’utilizzo della medesima); tale scelta non compromette la qualificazione giuridica della strada vicinale né la trasforma in alcun modo in una vicinale pubblica.

Gli utilizzatori, dunque, godono del diritto di adoperare la strada, nonché di gestirla di comune accordo come meglio credono. Fra le facoltà loro attribuite vi sono la possibilità di chiudere la via al traffico esterno (mediante l’installazione di cancelli, catene, sbarre), di allargare o restringere la carreggiata e di realizzare opere (quali l’installazione di tubazioni).

Al pari, i comproprietari sono tenuti alla manutenzione, al controllo e alla vigilanza sulla strada stessa.

 

Strade vicinali Pubbliche.

Le strade vicinali pubbliche, a dispetto del nome, rimangono vie private: non è l’Ente pubblico a esserne proprietario, bensì i frontisti. Tuttavia, a differenza delle vicinali private, non sono riservate all’utilizzo esclusivo di una cerchia ristretta e ben individuata di soggetti, ma possono essere percorse da qualsiasi persona lo desideri. Le vicinali pubbliche, difatti, sono gravate da una servitù di passo pubblica, ossia di un diritto reale costituito a favore della collettività intera ex art. 825 c.c.; ciò comporta che la resede della strada vicinale, comprensiva di accessori e pertinenze, è di proprietà dei frontisti, mentre il Comune vanta una servitù di passaggio sul bene, costituita per soddisfare esigenze di pubblico interesse.

Conseguentemente, le strade vicinali pubbliche sono assoggettate tanto alla normativa privatistica quanto a quella pubblicistica. Tale circostanza assume particolare rilevanza rispetto al tema della gestione. Questa è riservata ai Consorzi di Gestione, soggetti giuridici preposti alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle vicinali, cui partecipano i comproprietari e il Comune. I consorzi trovano la loro disciplina nell’art. 14 della L. n. 126/1958 e, per espressa previsione del summenzionato articolo, devono essere obbligatoriamente costituiti. La costituzione avviene su iniziativa degli utenti della strada vicinale o del Comune e, in mancanza, provvede d’ufficio il prefetto (artt. 2 e ss del D.l.t. n. 1446/1918).

 

Come posso capire se una vicinale è pubblica o privata?

Nonostante le due tipologie di strade presentino evidenti differenze, nella prassi non sempre risulta agevole distinguerle e individuarle. Si pensi a una strada vicinale che, seppur non gravata da servitù pubblica, viene comunemente utilizzata da anni dalla collettività. A tal proposito, occorre innanzitutto chiarire che l’unico soggetto che può riconoscere la natura pubblica di una strada vicinale è il Comune, mai il privato. Più precisamente, il Comune può riconoscerne formalmente la natura pubblica, ma non imporla. Difatti, l’iscrizione della strada vicinale nel registro tenuto dal Comune ha effetti dichiarativi e non costitutivi della sussistenza della servitù (ex multis, sent. T.A.R. Campania Napoli n. 16202/2007); ciò significa che il Comune non può costituire coattivamente la servitù pubblica sulla strada vicinale, ma può unicamente dare atto della preesistente situazione di pubblico utilizzo della via.

Più in particolare, l’Autorità può iscrivere la strada nell’elenco delle vicinali quando questa possegga i seguenti requisiti (sent. Cass. civ. n. 333/2011):

  1. la via sia interessata da un traffico generalizzato da parte di una collettività di persone, qualificate dall’appartenenza a un gruppo territoriale;
  2. il bene è concretamente idoneo a soddisfare le esigenze di carattere generale, anche grazie al collegamento con una pubblica via;
  3. esiste un titolo che sostenga l’affermazione del diritto di uso pubblico. Tale titolo può essere acquistato per legge, convenzione, atto di ultima volontà, usucapione, ecc..

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che l’utilizzo della strada da parte della collettività deve avvenire uti cives – ossia da parte di soggetti titolari di un pubblico interesse di carattere generale – e non uti singulis – cioè non dai soli soggetti che vantano sulla strada un diritto reale (sent. T.A.R. Lombardia Milano n. 507/2016).

Viceversa, nel caso di una strada vicinale il cui utilizzo è ristretto ai soli proprietari frontisti, il Comune non potrà né dichiarare la pubblica utilità della strada, né costituire una servitù di pubblico passaggio.

La natura meramente dichiarativa dell’iscrizione della strada nei pubblici registri porta con sé un’ulteriore conseguenza: l’iscrizione fa sorgere una presunzione iuris tantum; pertanto, gli interessati possono contestare l’esistenza della servitù di pubblico passo qualora affermino, ad esempio, che il transito di soggetti afferenti alla collettività sia “sporadico e occasionale” (sent. Cass. S.U. n. 9206/1994).

 

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