Strade vicinali e spese di manutenzione. Come osservato in questa occasione (https://www.studiolegalepierotti.it/le-strade-vicinali-tra-privato-e-pubblico/), la differenza principale tra le strade vicinali private e pubbliche risiede nell’imposizione o meno sulle medesime di una servitù di pubblico transito. In altre parole, mentre le strade vicinali private possono essere utilizzate esclusivamente da una cerchia ristretta di individui, le vicinali pubbliche possono invece essere adoperate dall’intera collettività.
Altra interessante differenza concerne la ripartizione delle spese di manutenzione delle strade vicinali.
Vicinali pubbliche.
I soggetti chiamati a partecipare alle spese di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali pubbliche sono molteplici:
- Comune
Innanzitutto, il Comune deve concorrere in misura variabile da un quinto alla metà della spesa, a seconda dell’importanza della strada, come espressamente affermato dall’art. 3 del D.lgs. Luogotenenziale n. 1446/1918.
- Proprietari dei fondi
La restante parte è posta a carico dei proprietari dei fondi che circondano la strada o che sono altrimenti serviti dalla medesima.
- Utenti della strada
Vi è, infine, un’ultima categoria di soggetti: secondo espressa previsione dell’art. 51 della L. n. 2248/1865, gli utenti della strada devono a partecipare alla spesa. Dunque, l’obbligo di contribuire alla manutenzione della strada non grava unicamente sui proprietari della vicinale e sul Comune, ma è esteso anche agli utilizzatori abituali; ciò significa, ad esempio, che può essere chiamato a concorrere alle spese sostenute per la riparazione della strada, anche colui che la utilizza consuetamente, pur non essendo il proprietario di un fondo latistante.
Tale scelta appare giustificata dal fatto che anche il mero utilizzatore, al pari dei proprietari, con il proprio ripetuto transito contribuisce a degradare la strada; ecco che escluderlo dal novero dei soggetti obbligati alla manutenzione significherebbe addossare ai proprietari spese per un utilizzo a loro non imputabile.
- Diritto o consuetudine
Giova sottolineare che l’art. 51 presenta un’ultima ipotesi di ripartizione delle spese. La norma, infatti, esclude il riparto delle spese in capo ai proprietari e agli utilizzatori qualora, per diritto o consuetudine, tale onere ricada su determinate proprietà o persone. E’ il caso in cui, ad esempio, il proprietario di uno dei fondi latistanti si sia da sempre occupato personalmente ed esclusivamente della manutenzione della strada.
Inerzia di proprietari e utenti.
In ogni caso, qualora i proprietari e, più in generale, gli utenti non provvedano alla manutenzione, il Comune può provvedervi d’ufficio, per poi rivalersi sugli utenti in un secondo momento, come disposto dall’art. 15 del D.l.lgt. 1446/1918, nonché dagli artt. 52 della L. n. 2248/1865. In tal ipotesi, tuttavia, il Comune non potrà rivalersi sugli utenti per l’intera spesa sostenuta; l’esecuzione d’ufficio, infatti, non può e non deve diventare un espediente per addossare ai soli privati le spese a cui deve necessariamente concorrere anche l’Ente pubblico (sent. T.A.R. Friuli-V. Giulia n. 277/1989).
Il Comune è tenuto a realizzare la manutenzione tempestivamente, poiché risponde dei danni cagionati dalla mancata manutenzione nei confronti dei terzi secondo il principio del neminem leadere, non potendo eccepire la circostanza che la strada sia di proprietà privata (ex multis, sent. Cass. civ. n. 3387/1979). Tipico è il caso della strada interessata da una frana o da uno smottamento che, per ragioni di sicurezza, debba essere temporaneamente chiusa, impedendo così ai frontisti di raggiungere i propri fondi.
Infine, si precisa che, nelle ipotesi di concorso obbligatorio alle spese da parte del Comune, è necessario costituire un Consorzio di Gestione della strada vicinale, a cui partecipano i comproprietari della strada e l’Ente locale stesso e che ha la funzione di far eseguire le opere necessarie alla manutenzione della strada. Il Consorzio ha altresì il compito di determinare la divisione delle spese; questa potrà avvenire per quote uguali tra i privati utilizzatori o a seconda del diverso utilizzo che i medesimi facciano della strada.
Che cosa avviene se il Consorzio di Gestione non viene costituito?
Se il Consorzio, ossia il soggetto che ha il compito di provvedere alla manutenzione della strada, non esiste, sono tenuti alla manutenzione i comproprietari della strada vicinale.
Difatti, la mancata costituzione del consorzio non esime i proprietari comunisti dall’obbligo di contribuire alle spese; anzi, a norma dell’art. 1104 c.c., sono proprio i partecipanti alla comunione a dover sostenere per intero, ciascuno per la propria quota, le spese necessarie per la conservazione e il godimento del bene comune, non potendo chiedere al Comune di pagare l’importo variante dal 20% al 50% della spesa complessiva.
Vicinali private e spese di manutenzione.
Nel caso in cui la vicinale non sia gravata da una pubblica servitù di passaggio, il Comune non è obbligato a contribuire alle spese per la manutenzione; il suo concorso, infatti, è meramente facoltativo. Più precisamente, l’Ente locale può concedere il suo apporto soltanto per opere di sistemazione o di ricostruzione e, in ogni caso, in misura non eccedente il quinto della spesa complessiva (art. 3 D.l.lgt. n. 1446/1918).
Le spese di manutenzione sono pertanto poste a carico degli utilizzatori della strada; come già precedentemente osservato per le vicinali pubbliche, l’obbligo di concorrere ai costi non è quindi limitato ai soli proprietari, ma è invece esteso a tutti coloro che utilizzano la strada e che, pertanto, contribuiscono al suo degrado.